Art. 53
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili
In vigore dal 25 nov 2009
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili
1. Le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubblica un’informazione quando:
a)
la pubblicazione di tale informazione conferirebbe ai concorrenti dell’impresa significativi vantaggi indebiti;
b)
l’impresa è tenuta alla segretezza o alla riservatezza in virtù di obblighi nei confronti dei contraenti o altre relazioni con la controparte.
2. Quando l’autorità di vigilanza permette di non rendere pubblica un’informazione, le imprese lo indicano nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e ne spiegano le ragioni.
3. Le autorità di vigilanza autorizzano le imprese di assicurazione e di riassicurazione ad avvalersi delle informazioni rese pubbliche in virtù di altri obblighi di legge o regolamentari o a farvi riferimento, nella misura in cui tali informazioni siano di natura e portata equivalenti a quelle richieste all’.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e).
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