Art. 53 · Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili

Art. 53

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili

In vigore dal 25 nov 2009
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili 1.   Le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubblica un’informazione quando: a) la pubblicazione di tale informazione conferirebbe ai concorrenti dell’impresa significativi vantaggi indebiti; b) l’impresa è tenuta alla segretezza o alla riservatezza in virtù di obblighi nei confronti dei contraenti o altre relazioni con la controparte. 2.   Quando l’autorità di vigilanza permette di non rendere pubblica un’informazione, le imprese lo indicano nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e ne spiegano le ragioni. 3.   Le autorità di vigilanza autorizzano le imprese di assicurazione e di riassicurazione ad avvalersi delle informazioni rese pubbliche in virtù di altri obblighi di legge o regolamentari o a farvi riferimento, nella misura in cui tali informazioni siano di natura e portata equivalenti a quelle richieste all’. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e).
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