Art. 55
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: politica e approvazione
In vigore dal 25 nov 2009
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: politica e approvazione
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di porre in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui agli e l’, paragrafo 1, e di dotarsi di una politica scritta che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate conformemente agli .
2. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.
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