Art. 241
Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: misure di attuazione
In vigore dal 25 nov 2009
Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: misure di attuazione
Per garantire l’applicazione uniforme degli articoli da 236 a 240, la Commissione adotta misure di attuazione che specificano:
a)
i criteri da applicare per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all’;
b)
i criteri da applicare per valutare quali siano le situazioni di emergenza di cui all’, paragrafo 2; e
c)
le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire quando si scambiano informazioni, esercitano i loro poteri e ottemperano ai loro obblighi conformemente agli articoli da 237 a 240.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-241