Art. 241

Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: misure di attuazione Per garantire l’applicazione uniforme degli articoli da 236 a 240, la Commissione adotta misure di attuazione che specificano: a) i criteri da applicare per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all’; b) i criteri da applicare per valutare quali siano le situazioni di emergenza di cui all’, paragrafo 2; e c) le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire quando si scambiano informazioni, esercitano i loro poteri e ottemperano ai loro obblighi conformemente agli articoli da 237 a 240. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: misure di attuazione (Art. 241 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo