Art. 239

Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo 1.   In caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e fatto salvo l’, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall’impresa figlia per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire a un accordo sulla proposta dell’autorità di vigilanza concernente l’approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. In mancanza di tale accordo, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza. 2.   Qualora l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia individui, a norma dell’, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa quanto prima il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Salvo che in situazione di emergenza, le misure da adottare sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire a un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza. 3.   In caso d’inosservanza del requisito patrimoniale minimo, fatto salvo l’, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall’impresa figlia per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza del requisito patrimoniale minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del requisito patrimoniale minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del requisito patrimoniale minimo a livello di impresa figlia.
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Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo (Art. 239 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo