Art. 229

Non disponibilità delle informazioni necessarie

In vigore dal 25 nov 2009
Non disponibilità delle informazioni necessarie Qualora le autorità di vigilanza interessate non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente ad un’impresa partecipata avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di detta impresa nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.
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Non disponibilità delle informazioni necessarie (Art. 229 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo