Art. 229
Non disponibilità delle informazioni necessarie
In vigore dal 25 nov 2009
Non disponibilità delle informazioni necessarie
Qualora le autorità di vigilanza interessate non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente ad un’impresa partecipata avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di detta impresa nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.
In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-229