Art. 11

Riassicurazione

In vigore dal 25 nov 2009
Riassicurazione Per quanto riguarda la riassicurazione, la presente direttiva non si applica all’attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro quando tale governo agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza, anche ove questo ruolo sia imposto da una situazione di mercato in cui è impossibile ottenere un’adeguata copertura di tipo commerciale.
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Riassicurazione (Art. 11 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo