Art. 10
Enti ed imprese
In vigore dal 25 nov 2009
Enti ed imprese
Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva non si applica ai seguenti enti ed imprese:
1)
gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l’importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura;
2)
il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza;
3)
il «Consorcio de Compensación de Seguros» in Spagna, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda l’attività o la competenza.
Storico versioni
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