Art. 10

Enti ed imprese

In vigore dal 25 nov 2009
Enti ed imprese Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva non si applica ai seguenti enti ed imprese: 1) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l’importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura; 2) il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza; 3) il «Consorcio de Compensación de Seguros» in Spagna, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda l’attività o la competenza.
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Enti ed imprese (Art. 10 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo