Art. 10 · Enti ed imprese

Art. 10

Enti ed imprese

In vigore dal 25 nov 2009
Enti ed imprese Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva non si applica ai seguenti enti ed imprese: 1) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l’importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura; 2) il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza; 3) il «Consorcio de Compensación de Seguros» in Spagna, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda l’attività o la competenza.
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