Art. 107

Requisito patrimoniale per il rischio operativo

In vigore dal 25 nov 2009
Requisito patrimoniale per il rischio operativo 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’. Tale requisito è calibrato conformemente all’, paragrafo 3. 2.   Per quanto riguarda i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell’importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione. 3.   Per quanto riguarda le operazioni di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il 30 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali operazioni di assicurazione e di riassicurazione.
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Requisito patrimoniale per il rischio operativo (Art. 107 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo