Art. 107 · Requisito patrimoniale per il rischio operativo

Art. 107

Requisito patrimoniale per il rischio operativo

In vigore dal 25 nov 2009
Requisito patrimoniale per il rischio operativo 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’. Tale requisito è calibrato conformemente all’, paragrafo 3. 2.   Per quanto riguarda i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell’importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione. 3.   Per quanto riguarda le operazioni di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il 30 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali operazioni di assicurazione e di riassicurazione.
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