Art. 4

Livello minimo di recupero dei vapori di benzina

In vigore dal 21 ott 2009
Livello minimo di recupero dei vapori di benzina 1.   Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell’, che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all’85 % come certificato dal costruttore conformemente alle pertinenti norme tecniche o secondo le procedure di omologazione europee di cui all’ o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale. 2.   Con effetto dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell’, laddove i vapori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05.
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