Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«benzina», la benzina ai sensi della definizione di cui all’, lettera a), della direttiva 94/63/CE;
2)
«vapori di benzina», composti gassosi che evaporano dalla benzina;
3)
«stazione di servizio», una stazione di servizio ai sensi dell’, lettera f), della direttiva 94/63/CE;
4)
«stazione di servizio esistente», una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, prima del 1o gennaio 2012, è concessa un’autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;
5)
«stazione di servizio nuova», una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, il 1o gennaio 2012 o successivamente a tale data, è concessa un’autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;
6)
«sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina», l’attrezzatura per recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio e che li trasferisce in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o li riconvoglia al distributore di benzina per rimetterli in vendita;
7)
«efficienza della cattura di vapori di benzina», la quantità di vapori di benzina catturati dal sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina rispetto alla quantità di vapori di benzina che sarebbero stati emessi nell’atmosfera in assenza di tale sistema, espressa in percentuale;
8)
«rapporto vapori/benzina», il rapporto fra il volume dei vapori di benzina, a pressione atmosferica, che passano attraverso il sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina e il volume della benzina distribuita;
9)
«flusso», la quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili in una stazione di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:126:oj#art-2