Art. 3

Stazioni di servizio

In vigore dal 21 ott 2009
Stazioni di servizio 1.   Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se: a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3/anno; ovvero b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3/anno e tali stazioni sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. 2.   Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio esistenti, oggetto di una ristrutturazione completa, siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina al momento della ristrutturazione se: a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3/anno; ovvero b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3/anno e sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. 3.   Gli Stati membri assicurano che tutte le stazioni di servizio esistenti con un flusso superiore a 3 000 m3/anno siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina entro il 31 dicembre 2018. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore.
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Stazioni di servizio (Art. 3 Direttiva (UE) 2009/126) — Testo vigente | Portale Normativo