Art. 22
Riservatezza
In vigore dal 21 ott 2009
Riservatezza
Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all’ e all’allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.
Storico versioni
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