Art. 11
Disposizioni per i componenti e le sottounità
In vigore dal 21 ott 2009
Disposizioni per i componenti e le sottounità
Le misure di esecuzione possono imporre a un fabbricante o al suo mandatario che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità di fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.
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