Art. 11

Disposizioni per i componenti e le sottounità

In vigore dal 21 ott 2009
Disposizioni per i componenti e le sottounità Le misure di esecuzione possono imporre a un fabbricante o al suo mandatario che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità di fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:125:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo