Art. 12
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
In vigore dal 21 ott 2009
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell’applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l’applicazione dell’.
La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.
Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell’applicazione della presente direttiva.
2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.
Storico versioni
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