Art. 20
Sanzioni
In vigore dal 21 ott 2009
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 20 novembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:125:oj#art-20