Art. 94
In vigore dal 19 ott 2009
Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, la presente direttiva non osta a che gli Stati mantengano esenzioni all’importazione accordate:
a)
ai marittimi della marina mercantile;
b)
ai lavoratori che tornano nel loro paese d’origine dopo aver soggiornato fuori della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.
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