Art. 92

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Il controvalore in moneta nazionale dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione della presente direttiva è fissato una volta all’anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto al 1o gennaio dell’anno successivo. 2.   Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro. 3.   Gli Stati membri possono mantenere invariati gli importi delle esenzioni in vigore al momento dell’adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle esenzioni espressi in euro conduce, prima dell’arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell’esenzione espressa in moneta nazionale di meno del 5 % o a una riduzione di tale esenzione.
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