Art. 93

In vigore dal 19 ott 2009
La presente direttiva non osta al mantenimento da parte degli Stati membri: a) dei privilegi e delle immunità che essi accordano nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica, conclusi fra Stati membri e paesi terzi; b) di esenzioni particolari, giustificate dalla natura del traffico frontaliero, da essi accordate nel quadro di accordi frontalieri conclusi fra Stati membri e paesi terzi; c) di esenzioni risultanti dall’applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per l’attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell’allegato 9 di detta convenzione.
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