Art. 21
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
In vigore dal 16 set 2009
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa.
Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti a incidenti nei casi di cui all’, paragrafo 1.
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.
2. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell’impresa di assicurazione.
Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.
3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.
4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.
L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.
5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’, paragrafo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.
Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.
6. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001.
Storico versioni
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