Art. 19

Procedura di indennizzo dei sinistri

In vigore dal 16 set 2009
Procedura di indennizzo dei sinistri Gli Stati membri istituiscono la procedura di cui all’ per la liquidazione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell’. In caso di incidenti che possono essere liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali d’assicurazione di cui all’, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all’. Ai fini dell’applicazione di detta procedura, ogni riferimento all’impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d’assicurazione.
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