Art. 3

In vigore dal 16 set 2009
1.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, ogni Stato membro riconosce, ai fini della navigazione nelle sue vie navigabili interne, la validità degli attestati di navigabilità rilasciati da un altro Stato membro ai sensi dell’ come se li avesse esso stesso rilasciati. 2.   Il paragrafo 1 può applicarsi solo se la data del rilascio o dell’ultimo rinnovo dell’attestato non risale a più di cinque anni prima e a condizione che non sia scaduto il periodo di validità. Il certificato rilasciato ai sensi del regolamento di visita delle navi del Reno è ammesso come prova ai sensi dei paragrafi 3 e 5 per tutto il tempo in cui è valido. 3.   Gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del Reno. Come prova essi possono esigere il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma. 4.   Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell’ADNR, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo. Come prova possono esigere il documento d’autorizzazione previsto da detto accordo. 5.   Le navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le vie navigabili interne esistenti nella Comunità. Il certificato di cui al paragrafo 2, secondo comma, può servire come prova che tali requisiti sono soddisfatti. I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le vie navigabili interne della Comunità allorché le navi si conformano ai requisiti dell’ADNR. Tale conformità è provata dal documento d’autorizzazione di cui al paragrafo 4. 6.   Gli Stati membri possono esigere che, nelle loro vie navigabili marittime, siano soddisfatti requisiti addizionali equivalenti a quelli che devono soddisfare le loro navi nazionali. Gli Stati membri notificano le loro vie navigabili marittime alla Commissione, che ne stabilisce l’elenco, tenendo conto delle indicazioni che le sono trasmesse dagli Stati membri.
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