Art. 1

In vigore dal 16 set 2009
Conformemente all’articolo 21 della direttiva 2006/87/CE, la presente direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, e a) di lunghezza inferiore a 20 metri; o b) per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è inferiore in volume a 100 m3. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall’accordo relativo al trasporto di sostanze pericolose sul Reno (ADNR).
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