Art. 2
In vigore dal 16 set 2009
1. Gli Stati membri adottano, ove necessario, le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità.
Tuttavia, uno Stato membro può non applicare la presente direttiva alle navi che non lasciano le vie navigabili interne del suo territorio.
2. L’attestato di navigabilità è rilasciato dallo Stato membro nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di immatricolazione o, in mancanza, dallo Stato membro in cui è domiciliato il proprietario della nave. Ciascuno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di rilasciare attestati di navigabilità per navi sfruttate da propri cittadini. Gli Stati membri possono delegare i loro poteri a organismi autorizzati.
3. L’attestato di navigabilità è redatto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, reca almeno le indicazioni di cui all’allegato I e usa il sistema di numerazione ivi precisato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:100:oj#art-2