Art. 8

Operatori economici

In vigore dal 14 set 2009
Operatori economici 1.   Ciascuno Stato membro assicura che a qualsiasi operatore economico cui impone obblighi di stoccaggio per ottemperare agli obblighi a norma dell’, sia concesso il diritto di delegare tali obblighi almeno in parte e a scelta dell’operatore economico, ma unicamente: a) all’OCS dello Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute; b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute; c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili al di fuori del territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute nella Comunità, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato membro per conto del quale tali scorte sono detenute, che da tutti gli Stati membri nel cui territorio le scorte saranno detenute; e/o d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato membro per conto del quale le scorte sono detenute, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente allo Stato membro. Gli Stati membri possono imporre limiti o condizioni a tali deleghe. Gli obblighi delegati in conformità delle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) può avere effetto solo se autorizzata preventivamente da tutti gli Stati membri che hanno autorizzato la delega. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) è considerata una nuova delega. 2.   Ciascuno Stato membro può limitare i diritti di delega degli operatori economici cui impone o ha imposto obblighi di stoccaggio. Tuttavia, qualora tali restrizioni limitino i diritti di delega di un operatore economico di quantità corrispondenti a meno del 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti, lo Stato membro assicura di aver istituito un OCS che sia tenuto ad accettare le deleghe con riferimento alla quantità necessaria a tutelare il diritto di un operatore economico a delegare almeno il 10 % degli obblighi di stoccaggio a esso imposti. La percentuale minima di cui al presente paragrafo è aumentata dal 10 % al 30 % entro il 31 dicembre 2017. 3.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può imporre a un operatore economico l’obbligo di delegare almeno parte dei suoi obblighi di stoccaggio all’OCS dello Stato membro. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli operatori economici delle modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio loro imposti non più tardi di 200 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo in questione. Gli operatori economici esercitano il diritto di delega degli obblighi di stoccaggio agli OCS entro 170 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo in questione. Qualora gli operatori economici siano informati meno di 200 giorni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’obbligo di stoccaggio, essi possono esercitare il diritto di delega di tale obbligo in qualsiasi momento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:119:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo