Art. 6

Inventario delle scorte di sicurezza — Relazione annuale

In vigore dal 14 set 2009
Inventario delle scorte di sicurezza — Relazione annuale 1.   Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da esso detenute a suo beneficio, che non costituiscono scorte specifiche. L’inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l’impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie di cui all’allegato C, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008. 2.   Entro il 25 febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell’inventario delle scorte di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell’inventario all’ultimo giorno dell’anno civile precedente. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia completa dell’inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione; in tale copia i dati sensibili relativi all’ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti e non possono riguardare dati relativi ad alcun periodo precedente il 1o gennaio 2013.
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