Art. 4
Calcolo dei livelli delle scorte
In vigore dal 14 set 2009
Calcolo dei livelli delle scorte
1. I livelli delle scorte detenuti sono calcolati in conformità dei metodi enunciati nell’allegato III. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna categoria a norma dell’, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della categoria in questione.
2. I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell’anno di riferimento determinato in conformità delle norme di cui all’.
3. Le scorte di petrolio possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza di uno Stato membro, sia nel calcolo delle sue scorte specifiche, purché tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dalla presente direttiva per entrambi i tipi di scorte.
4. I metodi e le modalità di calcolo dei livelli delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. In particolare, può risultare necessario e utile modificare tali metodi e modalità, ivi compresa l’applicazione della riduzione prevista all’allegato III, per assicurare la coerenza con la prassi dell’AIE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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