Art. 10

Gestione delle scorte specifiche

In vigore dal 14 set 2009
Gestione delle scorte specifiche 1.   Ciascuno Stato membro compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul suo territorio. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione anche una copia dell’inventario entro 15 giorni da una richiesta della Commissione. In tale copia i dati sensibili relativi all’ubicazione delle scorte possono essere omessi. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti. 2.   Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio, gli Stati membri o i loro OCS adottano le disposizioni necessarie a impedire ogni spostamento di questi prodotti miscelati, a concorrenza della parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta del proprietario delle scorte specifiche e delle autorità dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, ovvero dell’OCS istituito dallo Stato membro stesso. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un’immunità incondizionata contro misure di esecuzione a tutte le scorte specifiche mantenute o trasportate sul loro territorio, che si tratti delle loro scorte o di scorte di altri Stati membri.
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