Art. 17

Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

In vigore dal 14 set 2009
Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi 1.   È istituito un gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi (il «gruppo di coordinamento»). Il gruppo di coordinamento costituisce un gruppo consultivo che contribuisce alla realizzazione di valutazioni della situazione esistente nella Comunità in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi e contribuisce al coordinamento e all’applicazione di misure in questo ambito. 2.   Il gruppo di coordinamento è composto di rappresentanti degli Stati membri. Esso è presieduto dalla Commissione. Su invito della Commissione possono partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento soggetti rappresentativi del settore interessato.
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