Art. 16
Biocarburanti e additivi
In vigore dal 14 set 2009
Biocarburanti e additivi
1. Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli , unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.
2. Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:
a)
siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure
b)
siano stoccati nel territorio dello Stato membro interessato, purché lo Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che siano miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nella presente direttiva e che siano utilizzati nei trasporti.
3. Le norme per tenere conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio e del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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