Art. 16

Biocarburanti e additivi

In vigore dal 14 set 2009
Biocarburanti e additivi 1.   Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli , unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. 2.   Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora: a) siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure b) siano stoccati nel territorio dello Stato membro interessato, purché lo Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che siano miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nella presente direttiva e che siano utilizzati nei trasporti. 3.   Le norme per tenere conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio e del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
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