Art. 15

Elaborazione dei dati

In vigore dal 14 set 2009
Elaborazione dei dati La Commissione è responsabile dello sviluppo, dell’insediamento, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione a norma della presente direttiva, nonché dei dati relativi alle scorte petrolifere raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008, necessari per elaborare le rilevazioni previste dalla presente direttiva.
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