Art. 46

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

In vigore dal 13 lug 2009
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato 1.   Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati. Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 2, lettere da a) a d) e h), dell’, dell’, paragrafi 1, 4, e 5, dell’, paragrafo 1, lettere da a) a i), dell’, paragrafo 2 e paragrafo 4, e dell’, nonché, se del caso, dell’. Gli Stati membri le adeguano parimenti all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo e che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono dimostrare in tal caso all’autorità che stabilisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società devono continuare a soddisfare, durante lo stesso periodo, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione. 2.   Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso loro l’iscrizione nell’elenco o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione. 3.   L’iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 2, lettere da a) a d) e h), dell’, dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’, paragrafo 1, lettera a), punto i), dell’, paragrafo 1, lettere da b) a g), per gli imprenditori, dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell’, paragrafo 1, lettere da b) ad e) ed i), per i fornitori, e dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’, paragrafo 1, lettere da b) ad e) e g), per i prestatori di servizi. 4.   I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l’elenco ufficiale. 5.   Per l’iscrizione degli operatori economici da parte di altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni diverse da quelle richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, da quelle previste dagli articoli da 39 a 43 e, se del caso, dall’. Tuttavia, siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti. 6.   Gli operatori economici possono richiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell’autorità che stabilisce l’elenco o dell’organismo di certificazione competente. 7.   Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione. 8.   Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo presso il quale le domande possono essere presentate.
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