Art. 24

Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

In vigore dal 13 lug 2009
Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro 1.   L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d’oneri l’organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località o nel paese terzo in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della loro offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i lavori devono essere effettuati o il servizio deve essere fornito. Il primo comma non osta all’applicazione delle disposizioni dell’ in materia di verifica delle offerte anormalmente basse.
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