Art. 25
Procedure da applicare
In vigore dal 13 lug 2009
Procedure da applicare
Per aggiudicare gli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.
Nelle circostanze di cui all’, essi hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante un dialogo competitivo.
Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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