Art. 25

Procedure da applicare

In vigore dal 13 lug 2009
Procedure da applicare Per aggiudicare gli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara. Nelle circostanze di cui all’, essi hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante un dialogo competitivo. Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.
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