Art. 49
Offerte anormalmente basse
In vigore dal 13 lug 2009
Offerte anormalmente basse
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, prima di respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell’offerta in questione.
Dette precisazioni possono riguardare in particolare:
a)
l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;
b)
le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori o per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
c)
l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
d)
il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
e)
l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
2. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore verifica, consultando l’offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.
3. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
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