Art. 49

Offerte anormalmente basse

In vigore dal 13 lug 2009
Offerte anormalmente basse 1.   Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, prima di respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell’offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare: a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi; b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori o per fornire i prodotti o per prestare i servizi; c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente; d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione; e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore verifica, consultando l’offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite. 3.   L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:81:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo