Art. 24

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 13 lug 2009
Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.
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