Art. 22
Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
In vigore dal 13 lug 2009
Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
1. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Tale piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.
2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
a)
indica ai partecipanti al mercato la principale infrastruttura di trasporto da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi;
b)
contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e
c)
prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.
3. Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio ed i terminali di rigassificazione del GNL.
4. L’autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
5. L’autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità nazionale di regolamentazione consulta l’Agenzia. L’autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
6. L’autorità di regolamentazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:
a)
imporre al gestore del sistema di trasporto di realizzare gli investimenti in causa;
b)
indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure
c)
imporre al gestore del sistema di trasporto di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto di acconsentire ad una o più delle condizioni seguenti:
a)
il finanziamento da parte di terzi; o
b)
la costruzione ad opera di terzi;
c)
la costruzione del bene in questione ad opera del gestore stesso;
d)
la gestione del bene in questione da parte del gestore stesso.
Il gestore del sistema di trasporto comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto e in generale fa il possibile per facilitare l’attuazione del progetto di investimento.
Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.
8. Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
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