Art. 41
Mercati al dettaglio
In vigore dal 13 lug 2009
Mercati al dettaglio
Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.
Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell’intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l’accesso alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.
I grandi clienti non civili hanno il diritto di concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori.
Storico versioni
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