Art. 40

Obbligo di conservazione dei dati

In vigore dal 13 lug 2009
Obbligo di conservazione dei dati 1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’autorità nazionale di regolamentazione, delle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione. 2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all’ora dell’esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti. 3.   L’autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE. 4.   Per garantire l’applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 5.   In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell’energia elettrica tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione, dall’altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4. 6.   Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1. 7.   Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.
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