Art. 39
Osservanza degli orientamenti
In vigore dal 13 lug 2009
Osservanza degli orientamenti
1. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009.
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, l’Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all’autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all’autorità di regolamentazione che ha preso la decisione in questione.
3. Se l’autorità di regolamentazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell’Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione di tale parere, l’Agenzia ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi autorità di regolamentazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un’altra autorità di regolamentazione non sia conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la decisione di un’autorità di regolamentazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 714/2009, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall’Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un’autorità di regolamentazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l’autorità di regolamentazione e le parti del procedimento dinanzi all’autorità di regolamentazione a presentarle le loro osservazioni.
6. Se ha preso una decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:
a)
non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall’autorità di regolamentazione; oppure
b)
imporre all’autorità di regolamentazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.
7. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.
8. L’autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.
9. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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