Art. 3
In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 2009/61/CE:
a)
i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade di incandescenza per tali proiettori;
b)
le luci d'ingombro;
c)
le luci di posizione anteriori;
d)
le luci di posizione posteriori;
e)
le luci di arresto;
f)
gli indicatori luminosi di direzione;
g)
i catadiottri;
h)
i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;
i)
i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori;
j)
i proiettori fendinebbia posteriori;
k)
i proiettori di retromarcia;
l)
le luci di stazionamento.
Storico versioni
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