Art. 2
In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi inerenti agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 2009/61/CE:
a)
i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade a incandescenza per tali proiettori;
b)
le luci d'ingombro;
c)
le luci di posizione anteriori;
d)
le luci di posizione posteriori;
e)
le luci di arresto;
f)
gli indicatori luminosi di direzione;
g)
i catadiottri;
h)
i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;
i)
i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori;
j)
i proiettori fendinebbia posteriori;
k)
i proiettori di retromarcia;
l)
le luci di stazionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:68:oj#art-2