Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti agli elementi seguenti, se questi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e se sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 2009/61/CE: a) i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché le lampade di incandescenza per tali proiettori; b) le luci d'ingombro; c) le luci di posizione anteriori; d) le luci di posizione posteriori; e) le luci di arresto; f) gli indicatori luminosi di direzione; g) i catadiottri; h) i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore; i) i proiettori fendinebbia anteriori nonché le lampade per tali proiettori; j) i proiettori fendinebbia posteriori; k) i proiettori di retromarcia; l) le luci di stazionamento.
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