Art. 3

Divieto di assunzione illegale

In vigore dal 18 giu 2009
Divieto di assunzione illegale 1.   Gli Stati membri vietano l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 2.   Alla violazione di tale divieto si applicano le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla presente direttiva. 3.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il divieto di cui al paragrafo 1 ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il cui allontanamento è stato differito e che sono autorizzati a lavorare conformemente alla legislazione nazionale.
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Divieto di assunzione illegale (Art. 3 Direttiva (UE) 2009/52) — Testo vigente | Portale Normativo