Art. 3
Divieto di assunzione illegale
In vigore dal 18 giu 2009
Divieto di assunzione illegale
1. Gli Stati membri vietano l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Alla violazione di tale divieto si applicano le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla presente direttiva.
3. Uno Stato membro può decidere di non applicare il divieto di cui al paragrafo 1 ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il cui allontanamento è stato differito e che sono autorizzati a lavorare conformemente alla legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:52:oj#art-3