Art. 5

Sanzioni finanziarie

In vigore dal 18 giu 2009
Sanzioni finanziarie 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano il divieto di cui all’ siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di cui all’ includono: a) sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente; e b) pagamento dei costi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio. Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio. 3.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.
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Sanzioni finanziarie (Art. 5 Direttiva (UE) 2009/52) — Testo vigente | Portale Normativo