Art. 8
In vigore dal 25 mag 2009
1. L’esenzione di cui all’ è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per l’introduzione di beni personali effettuata da un privato per l’arredamento di una residenza secondaria.
L’esenzione è concessa solo qualora:
a)
la persona interessata sia proprietaria della residenza secondaria o locataria della medesima per un periodo di almeno dodici mesi;
b)
i beni introdotti corrispondano al mobilio normale della residenza secondaria.
2. L’esenzione viene concessa inoltre, alle condizioni di cui al paragrafo 1, in caso di introduzione di beni destinati alla residenza normale o a un’altra residenza secondaria in seguito all’abbandono di una residenza secondaria, sempre che detti beni siano stati effettivamente posseduti dall’interessato e destinati all’uso di quest’ultimo prima dello stabilimento di una seconda residenza.
L’ultima introduzione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi all’abbandono della residenza secondaria.
Storico versioni
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