Art. 5

Condizioni specifiche relative a taluni beni

In vigore dal 25 mag 2009
Condizioni specifiche relative a taluni beni L’esenzione all’introduzione dei cavalli da sella, dei veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, delle roulotte da campeggio, delle abitazioni trasportabili, delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo è concessa soltanto se il privato trasferisce la residenza normale nello Stato di destinazione.
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